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Redemptus ab hostibus

by Andrea Rodeghiero (Author)
©2022 Monographs 216 Pages

Summary

La ricerca è suddivisa in due parti: nella prima si discute della condizione giuridica in cui versa il cittadino romano riscattato dal nemico (civis redemptus ab hostibus), il quale, in base alle opinioni dei giuristi classici e ai rescritti imperiali, risulta assoggettato al potere del riscattante (qualificato in termini di diritto di pegno) fino alla restituzione del prezzo pagato per il riscatto; nella seconda si discute della condizione giuridica in cui versa lo schiavo riscattato dal nemico (servus redemptus ab hostibus), la cui proprietà spetta al riscattante, invece che all’antico padrone, secondo una costituzione imperiale di incerta datazione (la cd. constitutio de redemptis).

Table Of Contents

  • Copertina
  • Titolo
  • Copyright
  • Sull’autore
  • Sul libro
  • Questa edizione in formato eBook può essere citata
  • Sommario
  • Abbreviazioni
  • Capitolo Primo. Civis redemptus ab hostibus
  • § 1. Introduzione
  • § 2. Stato della dottrina
  • § 3. I frammenti di Paolo e Ulpiano
  • § 4. Il ius pignoris del redemptor sul civis redemptus
  • § 5. Le costituzioni imperiali
  • § 6. La redemptio ab hostibus nella Repubblica e nella prima età imperiale
  • § 7. Civis redemptus a piratis aut latronibus
  • § 8. Conclusione
  • Capitolo Secondo. Servus redemptus ab hostibus
  • § 1. Introduzione
  • § 2. La constitutio de redemptis e il ius vetus
  • § 3. Il postliminium del servus redemptus
  • § 4. Particolari situazioni ante captivitatem
  • § 5. La datazione della constitutio de redemptis
  • § 6. Conclusione
  • Indice degli autori
  • Indice delle fonti
  • Volumi pubblicati nella collana

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Capitolo Primo. Civis redemptus ab hostibus

Sommario: § 1. Introduzione. – § 2. Stato della dottrina. – § 3. I frammenti di Paolo e Ulpiano. – § 4. Il ius pignoris del redemptor sul civis redemptus. – § 5. Le costituzioni imperiali. – § 6. La redemptio ab hostibus nella Repubblica e nella prima età imperiale. – § 7. Civis redemptus a piratis aut latronibus. – § 8. Conclusione.

§ 1. Introduzione

Secondo la testimonianza concorde delle fonti giuridiche in materia, rappresentate principalmente da frammenti di giuristi dell’età dei Severi e rescritti della cancelleria di Diocleziano, il cittadino romano riscattato dal nemico (redemptus ab hostibus)1, del quale era caduto prigioniero e diventato schiavo2, è oggetto di pegno ←13 | 14→(ius pignoris, vinculum pignoris) a favore del concittadino riscattante3, il quale può materialmente trattenerlo presso di sé4, finché il prezzo pagato per il riscatto non sia stato rimborsato (eventualmente da parte di un terzo5) o rimesso6. Rimborsato il prezzo al redemptor, anche lo scioglimento del vincolo gravante sulla persona del redemptus è significativamente designato con due termini tipici del pegno: ‘luere’ e ‘luitio7.

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Tra le altre caratteristiche, peculiare del nostro ius pignoris – che non si estende al patrimonio e ai figli in potestà del redemptus e, se si tratti di redempta, neppure a quelli nati medio tempore tra la redemptio e la luitio8– è invece la mancanza di accessorietà a un diritto di credito: vale a dire, stante la nota proiezione processualistica del diritto privato romano, il riscattante-pignoratario non dispone di azione verso il riscattato-oppignorato al fine di ottenere la restituzione del prezzo versato al nemico per liberarlo dalla prigionia9. Cionondimeno, il nostro diritto di pegno può circolare autonomamente ed essere validamente trasferito a un terzo, fatto salvo il diritto del riscattato-ceduto di liberarsi dal vincolo, versando al cessionario del diritto una somma di denaro pari al prezzo del riscatto, laddove inferiore al ←15 | 16→corrispettivo della cessione percepito dal riscattante-cedente10. Infine, il ‘commercio redemptus11, prima della restituzione al redemptor (o della remissione da parte di quest’ultimo) del prezzo del riscatto, è colpito da alcune incapacità e divieti: non può fungere da testimone e arruolarsi nell’esercito, né avere eredi legittimi e – per alcuni autori – non potrebbe egli stesso succedere iure civili né essere ammesso, iure praetorio, alla bonorum possessio12.

Tale è, per sommi capi, la condizione in cui versa il cittadino romano riscattato dal nemico, quale emerge dalle fonti giuridiche in nostro possesso, nell’interpretazione delle quali si sono cimentati numerosi studiosi, impegnati nella ricerca di una spiegazione plausibile che giustifichi – il dato testuale è univoco – la sussistenza del diritto di pegno non su cosa, ma su persona. La dottrina in materia può essere suddivisa, grossomodo, in due filoni interpretativi, l’uno temporalmente successivo all’altro. Fino alla metà circa del secolo scorso la communis opinio era che il ius pignoris del riscattante sul riscattato (o, in altri luoghi, il vinculum pignoris a carico di quest’ultimo) fossero di schietta matrice giustinianea, pure essendovi grande disparità di vedute tra gli studiosi in ordine alla ricostruzione dell’effettiva condizione giuridica del civis redemptus ab hostibus nel diritto classico. Successivamente, con la fine dell’interpolazionismo, gli interpreti si sono giocoforza trovati ←16 | 17→a essere accomunati dall’accettazione della genuinità dei numerosi testi in cui si fa menzione del ius (o del vinculum) pignoris: e solo da questa, potremmo dire, stante l’accesa controversia esegetica in ordine a natura e contenuto di siffatto diritto (o vincolo).

In effetti, ad oggi, a dispetto della pluralità e dell’autorevolezza delle opinioni espresse al riguardo, il dibattito scientifico può dirsi tutt’altro che sopito: in dottrina non si sono infatti ancora imposte spiegazioni largamente condivise, in grado di acclarare una volta per tutte un utilizzo tanto anomalo della garanzia pignoratizia, che per la letteratura risalente, ma anche per taluni studiosi contemporanei, ripugnerebbe al nitore concettuale della giurisprudenza classica. D’altra parte, nel corso dell’esposizione constateremo come, nella produzione scientifica recenziore, il ricorrente riferimento testuale al diritto di pegno venga sì conservato, ma al prezzo di essere svuotato del suo significato giuridico, affermandosi, più o meno esplicitamente, che nel nostro contesto ‘ius pignoris’ e ‘vinculum pignoris’ sarebbero espressioni utilizzate dai prudentes in modo atecnico, per non dire improprio: sicché, a ben vedere, anche questo secondo indirizzo esegetico – il cui rispetto verso il dato testuale è più imposto da esigenze di ordine metodologico che fondato su solidi argomenti di natura sostanziale – elude il nocciolo della fattispecie.

Ora, se alla più antica corrente dottrinale va riconosciuto il merito di avere formulato interpretazioni internamente coerenti, il biasimo, che può esserle mosso, è di avere conseguito siffatta coerenza riscrivendo, di fatto, le fonti esaminate: con il che vale l’obiezione generalmente contestata agli interpolazionisti, cioè di avere piegato i testi alle proprie tesi, anziché formulare queste sulla base di quelli. Per altro verso, la dottrina più recente, in linea di principio condivisibile per il prudente approccio critico, non ha saputo superare il principale rilievo opposto dai primi contro la genuinità dei testi, riassumibile nella seguente inferenza: se è vero che, nel diritto classico, una persona non può costituire valido oggetto di garanzia, a carico del redemptus non può darsi vincolo pignoratizio; condivisa tale premessa, ne deriva che i testi conservati nel Corpus Iuris debbono essere stati alterati dai compilatori, se non già in epoca pregiustinianea.

In estrema sintesi, tra gli studiosi che si sono occupati del nostro tema, gli uni hanno sistematicamente espunto dalle fonti i riferimenti al diritto di pegno, gli altri, pur conservandone il nome, lo hanno svuotato di contenuto. L’interpretazione qui proposta rappresenta, per così dire, il tentativo di quadrare il cerchio, ovverosia di individuare, senza alterare il dettato letterale, la ratio decidendi strettamente tecnico-giuridica delle sententiae prudentium e dei rescritti imperiali in tema di redemptio ab hostibus del cittadino romano.

L’ordine dell’esposizione sarà il seguente: riassunto lo stato della dottrina (§ 2), esaminerò le testimonianze d’interesse della giurisprudenza classica, costituite da alcuni frammenti di Paolo e Ulpiano (§ 3), per poi proporre – con l’ausilio di alcuni testi in materia di emptio venditio – la mia personale chiave interpretativa del ius pignoris del redemptor sul civis redemptus ab hostibus in termini di ‘Pressionspfand’, primigenia forma di pegno conservatasi immutata attraverso i secoli – dai tempi più antichi fino alla giurisprudenza classica e anche oltre – a regolare il rapporto ←17 | 18→tra i due soggetti (§ 4); completerò quindi l’analisi delle rimanenti fonti giuridiche in materia, rappresentate da una decina di rescritti, provenienti quasi esclusivamente dalla cancelleria dioclezianea, e da una costituzione di Onorio del 408, con la quale la condizione del civis redemptus viene profondamente modificata (§ 5); di seguito, esaminerò un responso di Servio e, tra le fonti letterarie, un brano di Seneca e uno di Plutarco, testi che a me sembrano smentire la communis opinio dottrinale, secondo la quale la redemptio ab hostibus – non solo degli schiavi, ma anche dei cittadini romani – sarebbe stata disciplinata ex novo dalla (altrimenti ignota) ‘constitutio, quae de redemptis lata est’, così citata, senz’altra specificazione, in un frammento di Trifonino e verosimilmente emanata tra la dinastia degli Antonini e quella dei Severi (§ 6); da ultimo, affronterò il problema attinente alla condizione del civis redemptus a piratis aut latronibus, che non viene direttamente discusso in fonti giuridiche, ma che a mio avviso riceve immediata soluzione in un testo di Livio, nel quale, oltre ad attestarsi la soggezione al potere del redemptor, trova anche conferma l’ipotizzata antichissima risalenza della nostra figura (§ 7); chiude l’esposizione il riepilogo dei risultati raggiunti (§ 8).

Details

Pages
216
Year
2022
ISBN (PDF)
9783631870440
ISBN (ePUB)
9783631870495
ISBN (MOBI)
9783631870853
ISBN (Softcover)
9783631866245
DOI
10.3726/b19315
Language
Italian
Publication date
2022 (March)
Published
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 216 p.

Biographical notes

Andrea Rodeghiero (Author)

Andrea Rodeghiero è Dottore di ricerca presso l’Università di Padova e autore di pubblicazioni in materia di diritto romano e diritto privato italiano.

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